L’atto ministeriale è composto di undici pagine suddivise in quattro paragrafi dei quali il terzo è decisamente il più corposo contando 13 sottoparagrafi. Inizialmente la circolare si occupa dei destinatari delle disposizioni e delle esclusioni e, francamente, non dice nulla che non fosse già chiaro e scontato. Nei successivi paragrafi 3 e 4 sono invece contenuti molti “indirizzi” che potrebbero suddividersi in tre distinti ambiti: quelli che costituiscono precisazioni utili e coerenti, quelli che destano talune perplessità e, infine, un indirizzo operativo che tale non è in quanto stravolge la disposizione legislativa.
Cominciamo ad esaminare il primo gruppo. Innanzitutto si precisa che rientrano tra i destinatari della stabilizzazione diretta ex comma 1 i soggetti in servizio successivamente all’entrata in vigore della legge 124/2015 e, quindi, «anche per solo giorno» dopo il 28 agosto 2015. La precisazione è ineccepibile anche se l’enunciato non appare esteticamente apprezzabile. Il motivo di tale scelta del legislatore risiede nella circostanza che, non potendo la legge disporre per il passato, doveva necessariamente condizionare il diritto alla stabilizzazione alla presenza in servizio “dopo” l’entrata in vigore della legge stessa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento