L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, fornisce indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative.
Indice
Perché interviene l’INPS
Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse, day service, percorsi diagnostico-terapeutici integrati e strutture di osservazione breve. Parallelamente è cresciuta la domanda di servizi dedicati a patologie complesse, come disturbi psichici, dipendenze patologiche e disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
Questi percorsi, pur non sempre configurando un ricovero ospedaliero, comportano per il lavoratore un’effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa. La circolare attua così il principio costituzionale di tutela della salute (art. 32 della Costituzione) e il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia (art. 2110 del codice civile).
Cosa viene equiparato al ricovero
L’INPS definisce i diversi regimi di tutela. Sono equiparate al day hospital le prestazioni ambulatoriali complesse: Day Service ambulatoriale (DSA), Day surgery, Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC), Bassa Intensità Chirurgica (BIC), Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC) e Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).
Sono invece equiparati al ricovero ospedaliero:
- i ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e la permanenza in strutture psichiatriche sanitarie residenziali;
- i ricoveri in RSA per motivi sanitari e Hospice;
- la permanenza in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) o presso il Pronto Soccorso;
- la permanenza in comunità terapeutiche e centri DNA che erogano assistenza sanitaria.
Indicazioni operative per i lavoratori
Le strutture a prevalenza socio-educativa, prive di cartella clinica, e le prestazioni semiresidenziali restano equiparate alla malattia comune, previa idonea certificazione medica.
Per ottenere l’indennità il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura. Le strutture devono operare in regime autorizzato o accreditato dal SSN, con Direzione sanitaria, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI).
In tutti i casi di equiparazione alla malattia comune permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della struttura.
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