Inpdap, conta l’ultimo stipendio

Fonte: Il Sole 24 Ore

La riforma Monti-Fornero ha previsto che dal 1° gennaio 2012, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità viene calcolata con il sistema contributivo.
La norma riguarda tutte le persone salvaguardate dalle precedenti riforme che potevano vantare 18 anni di contributi al 1995: i cosiddetti retributivi. L’Inps ha diffuso due circolari sulla riforma il 14 marzo scorso senza specificare le modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici.
Fino al 2011 per i lavoratori pubblici iscritti all’ex Inpdap, la pensione calcolata con il sistema retributivo era composta da due quote: la quota A, calcolata con riferimento allo stipendio annuo fisso e continuativo dell’ultimo giorno di servizio, e la quota B, calcolata con riferimento alla retribuzione media pensionabile degli ultimi dieci anni antecedenti la data di cessazione.
Con il decreto Salva Italia in molti si sono chiesti quali siano le retribuzioni da prendere a riferimento per determinare la nuova rendita pensionistica. Il dubbio è relativo a quali retribuzioni fare riferimento: quelle percepite al 31 dicembre 2011, oppure quelle successive in funzione della data di cessazione. Il fatto che l’istituto di previdenza non abbia sciolto immediatamente il dubbio ha generato negli operatori alcune incertezze. Le pensioni liquidate nei primi mesi di quest’anno erano infatti “cristallizzate” al 2011 senza tener conto delle retribuzioni successive. Tuttavia le modalità stabilite dall’articolo 7 della riforma Amato (Dlgs 503/1992) sono ancora in vigore. Ne deriva che la quota A sarà calcolata sempre con riferimento alla retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio e la quota B con riferimento alla retribuzione media pensionabile dell’ultimo decennio.
In tal senso stanno operando le sedi ex Inpdap da qualche giorno per la liquidazione delle rate di giugno. La quota contributiva (quota C) sarà calcolata con riferimento alle retribuzioni percepite dal 2012 fino alla cessazione, secondo le regole del montante contributivo. La modalità di calcolo della pensione degli ex retributivi (misto Monti) segue le stesse “logiche” del sistema misto Dini e il coefficiente di rendimento “retributivo” si blocca al 31 dicembre 2011, anziché al 1995. L’esempio in pagina mostra come la novità favorisce i soggetti che hanno 40 anni di contributi al 31 dicembre 2011 e cesseranno dopo tale data.

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One thought on “Inpdap, conta l’ultimo stipendio

  1. Buongiorrno, ho sempre avuto risposte diverse dall’INAS, dall’INPS e dai consulenti da me sentiti, rispetto alla questione che segue:
    Sono nato il 17/12/1958 e maturerò i requisiti per il pensionamento con la cd “quota 100” il 17/12/2020, con il sistema misto, avendo 16 anni di contributi al 31/12/1995.
    Dal 2 gennaio 2020 sarò in congedo straordinario per assistenza familiare con handicap grave, presumibilmente fino al pensionamento con quota 100 dopo il 31/3/2021 (requisiti che matureranno il 17/12/2020)
    Sono dipendente di una spa a maggioranza pubblica (ex municipalizzata) e, al momento della trasformazione in spa della mia azienda ho optato per rimanere con l’INPDAP, quindi ora sono ex Inpdap. Percepisco una retribuzione annuale lorda di circa 60.000 euro, quindi superiore al tetto massimo previsto dall’INPS per il congedo straordinario
    La base pensionabile per i dipendenti iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cps, Cpi e Cpugla retribuzione pensionabile è costituita dalle voci dello stipendio che hanno caratteristiche di fissità e continuità. Quindi In pratica, per determinare la base pensionabile s i devono moltiplicare le voci fisse e continuative percepite nell’ultimo mese di servizio (come risultano dall’ultima busta paga) per 13 mensilità, senza includere le voci accessorie”.
    CHIEDO
    Nel mio caso, dal momento che sono in congedo straordinario retribuito per assistenza familiare con handicap grave, viene presa come base l’ultima retribuzione, che sarà quella del congedo con relativo tetto massimo, o invece l’ultima retribuzione “normale”, prima del congedo e nel mio caso di importo più elevato?
    Da una consulente ho ricevuto la seguente risposta: “a rigor di logica io troverei più corretto intendere l’ultimo mese di servizio come servizio effettivamente prestato, quindi senza considerare il congedo. Il problema risiede nel fatto che l’ente previdenziale non adotti questa interpretazione, così come ho potuto constatare di persona con una recentissima liquidazione relativa ad un cliente dello studio. Pertanto, il congedo straordinario di fatto comporta una penalizzazione nella pensione”
    Al contrario un funzionario INPS mi ha assicurato che, come in caso di Naspi,l’INPS prende in considerazione l’ultima retribuzione “normale”, prima del congedo e quindi quella più alta.
    Attendo una risposta ufficiale e definitiva e, se necessario eventuali soluzioni (rientrare in servizio l’ultimo mese? Riscatto volontario? Ecc.).
    Grazie
    Raimondo Tona dipendente Astea spa 60027 Osimo

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