Le risorse destinate alla
incentivazione delle funzioni tecniche devono essere calcolate ai fini della determinazione del
fondo per le risorse decentrate. È questa la indicazione ribadita in modo molto netto dalla
deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 24/2017. La decorrenza iniziale dell’applicazione delle nuove disposizioni su questa forma di incentivazione va individuata nelle attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 50/2016. La quota del 20% delle somme previste dall’ente per questa forma di incentivazione nel caso di finanziamenti comunitari non può essere destinata né ad obiettivi di efficienza, né essere aggiunta alla incentivazione del personale. In questa direzione vanno le indicazioni rese dalle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile del Piemonte, della Puglia e della Sicilia.
L’inclusione nel tetto del fondo
La sezione autonomie della Corte dei Conti ha giudicato inammissibile la richiesta, avanzata dai giudici contabili liguri, di riesame della propria deliberazione n. 7/2017, con la quale hanno stabilito che gli incentivi per le funzioni tecniche entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata.
Continua a leggere l’articolo
NOVITA’ EDITORIALE:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento