Incarichi extra-lavorativi retribuiti: profili di responsabilità amministrativa

Il sistema costituzionale stabilisce in via generale il principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente pubblico. In attuazione di tale principio, l’art. 53 del Testo unico del pubblico impiego prevede il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

20 Ottobre 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il sistema costituzionale stabilisce in via generale il principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente pubblico. In questo senso, si esprime chiaramente l’art. 98, I comma, Cost., ai sensi del quale “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
In attuazione di tale principio, l’art. 53 del Testo unico del pubblico impiego e s.m. (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) prevede il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la quale, ai fini di detta autorizzazione, “verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
Non si tratta, allora, di un divieto assoluto. L’attività extra-lavorativa retribuita è possibile e legittima se autorizzata.
Al contrario, se il dipendente pubblico svolge un’attività lavorativa esterna non autorizzata dalla propria amministrazione si compie un illecito amministrativo, fonte di responsabilità amministrativa, da accertarsi in un giudizio contabile davanti alla Corte dei Conti.
Ogni amministrazione deve adottare atti di regolazione interna delle incompatibilità e stabilire quali attività siano da ritenersi assoggettabili al regime della mera comunicazione e quali, invece, al regime delle autorizzazioni. Si tratta di determinazioni generali rimesse alle singole amministrazioni in quanto devono tener conto della specifica professionalità dei dipendenti occupati e perciò stabilire criteri che impediscano lo svolgimento di attività troppo impegnative, tali da sottrarli agli impegni dell’ufficio, o in situazioni di conflitto di interesse con l’amministrazione, incidendo con l’imparzialità nella conduzione delle attività proprie del dipendente.

Continua a leggere l’articolo

 

Per maggiori approfondimenti in materia di
INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI SVOLTI DA DIPENDENTI PUBBLICI
>> CONSULTA il nostro SPECIALE <<

 


NOVITA’ EDITORIALE:

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento