Simile interpretazione, di fatto, impedirebbe il riconoscimento ai dirigenti decaduti del salario accessorio, cioè esattamente la retribuzione di risultato. È da tenere presente che nell’ambito del lavoro pubblico, i premi connessi agli obiettivi conseguiti sono pagati sempre l’annualità successiva allo svolgimento dell’attività. La linea suggerita dagli interroganti, dunque, porterebbe al mancato riconoscimento ai dirigenti decaduti della retribuzione di risultato relativa al 2014.
Il governo, tuttavia, esclude radicalmente che l’efficacia della sentenza della Consulta 37/2015 possa impedire il pagamento della retribuzione di risultato. La risposta all’interrogazione fa presente che per risolvere la questione, l’Agenzia delle entrate si è basata su un parere dell’Avvocatura dello stato, che conferma l’obbligo di pagare ai dirigenti decaduti le spettanze per il risultato. Col parere l’Avvocatura si è detta favorevole all’accordo stipulato tra l’Agenzia delle entrate e le organizzazioni sindacali lo scorso 22 aprile 2015, avente ad oggetto il pagamento di un acconto della retribuzione di risultato anche ai dirigenti decaduti.
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