In Comune solo revisori doc

Fonte: Il Sole 24Ore

Dopo il regolamento per la nomina dei revisori degli enti locali (Dm dell’Interno 23 del 15 febbraio 2012) ecco la circolare 7/FL del medesimo ministero, dipartimento per gli Affari interni e territoriali, che fornisce le «prime necessarie indicazioni» operative. L’elenco sarà curato dal dipartimento stesso. Vedremo, allora, se i criteri delineati per le fasce saranno adeguati al “fabbisogno”, dal momento che il rischio è quello di avere un numero insufficiente di candidati, almeno per gli enti più grandi.
Dopo la formazione dell’elenco il ministero pubblicherà sulla «Gazzetta Ufficiale» e sul suo sito l’avvio del nuovo procedimento: fino ad allora, in sostanza, i revisori continueranno a essere nominati dai consigli comunali e provinciali. Per chi è affezionato al vecchio metodo è bene affrettarsi, perché nel caso in cui la nomina non sia perfezionata al momento della pubblicazione in «Gazzetta» dell’avviso si dovrà annullare la procedura in corso e seguire quella nuova.
Una volta formato l’elenco saranno le Prefetture a curare l’estrazione a sorte dei revisori, secondo l’articolo 5 del regolamento che si applica anche a Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano, fino a quando non emaneranno una loro legge.
Deve essere l’ente locale a comunicare al Prefetto la necessità di individuare i nuovi componenti dell’organo di revisione. E questo entro tre giorni, in caso di sua cessazione (totale o parziale) anticipata ed entro due mesi nel caso di fisiologico rinnovo (termine ridotto a soli 15 giorni per la prima applicazione).
La metodica è informatizzata e prevede l’individuazione di tre nominativi per ogni «posto»: se il primo rinuncia all’incarico si passa, al secondo e così via. Della selezione viene redatto verbale che sarà trasmesso all’ente per la sua delibera.
È nominato presidente del collegio chi ha svolto più incarichi e, a parità di incarichi, il revisore che li ha svolti negli enti più grandi demograficamente: in pratica si troverà in netto vantaggio chi ha svolto il ruolo nelle Province.
La circolare presenta poi un allegato con Linee guida per l’iscrizione dei revisori nell’elenco. Si precisa che chi ha i requisiti si può iscrivere in una o più delle tre fasce demografiche previste. Il termine per presentare le domande per entrare nel registro verrà pubblicato con avviso in Gazzetta Ufficiale ed il modello sarà disponibile all’indirizzo http://finanzalocale.inteno.it.
L’allegato tratta anche il tema, caldissimo, dei 15 crediti formativi richiesti, lasciando purtroppo irrisolta la questione di chi, essendo revisore contabile ma non dottore commercialista, non abbia avuto la possibilità di effettuare corsi di formazione che prevedessero crediti formativi nel triennio precedente. Il problema, per altro, si pone anche per i dottori commercialisti, in quanto si tratta di un obbligo «retroattivo», che pare eccessivamente restrittivo.
Sarebbe ragionevole, per la fase iniziale, concedere un periodo di sei mesi per rispettare l’adempimento, per altro di natura essenzialmente formale, visto che nessuno può pensare che bastino 15 ore di lezione per acquisire le competenze necessarie per svolgere adeguatamente la funzione.
Successivamente i corsi che daranno diritto ai crediti dovranno essere proposti dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (o dal Registro dei revisori), prevedere un test di verifica, ed essere preventivamente approvati dal ministero.
Restano perciò esclusi i corsi universitari in materia (master compresi) e perfino i corsi organizzati dalla scuola superiore di pubblica amministrazione e da istituzioni analoghe.

Le tappe
01 | ELENCO DEI REVISORI
La circolare dell’Interno fissa i criteri per la formazione dell’elenco dei revisori per gli enti locali
02 | REGIME TRANSITORIO
Fino alla prossima pubblicazione dell’elenco sulla Gazzetta Ufficiale, i revisori saranno però ancora nominati dai consigli comunali e provinciali
03 | LA NOMINA
Nel nuovo regime i revisori saranno estratti a sorte dagli elenchi tenuti presso le Prefetture, sulla base delle richieste inoltrate dai singoli enti
04 | GLI AVENTI DIRITTO
Per ogni posto verranno individuati tre aventi diritto ” a scalare” nel caso di rinuncia
05 | CRITERIO DEMOGRAFICO
Per la nomina del presidente prevarrà chi ha svolto incarichi in enti
più grandi

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