Il trattamento economico: le ultime indicazioni dell’ARAN

26 Aprile 2024
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Sono le singole amministrazioni chiamate decidere le modalità di erogazione dei rimborsi dei pasti ai dipendenti in trasferta; le risorse destinate al finanziamento delle progressioni verticali in deroga di cui all’articolo 13 del CCNL 16.11.2022 vanno calcolate al netto degli oneri riflessi; lo straordinario elettorale deve remunerato agli incaricati di elevata qualificazione se le risorse sono trasferite all’ente; non spettano maggiorazioni ai dipendenti in turno per giornate festive infrasettimanali che optano per il recupero; i dipendenti che cessano nell’anno partecipano alle selezioni per le progressioni economiche; l’esperienza maturata a tempo determinato nella stessa area/profilo deve essere valorizzata nelle selezioni per le progressioni economiche; anche i dipendenti in comando e/o distacco hanno diritto a partecipare alle selezioni per le progressioni economiche. Sono queste le indicazioni di recente fornite dall’ARAN in tema di trattamento economico.

Personale in trasferta: il rimborso dei pasti

Gli enti devono disciplinare le modalità di erogazione dei rimborsi delle spese di pasto al personale in trasferta per una durata superiore a 12 ore nel rispetto dei vincoli dettati dal CCNL. E’ quanto chiarisce l’ARAN con il parere CFL 253.
Leggiamo che “l’art. 57, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11.2022 si limita ad individuare un importo complessivo a titolo di rimborso per i due pasti giornalieri”  da corrispondere ai dipendenti in trasferta per una durata superiore a 12 ore, importo fissato in euro 44,60. Viene aggiunto che lo stesso contratto non fornisce “alcuna precisazione relativamente alle modalità o ai contenuti della documentazione fiscale attestante la spesa”. Per cui sulla base delle previsioni dettate dal comma 9 dello stesso articolo, sono le singole amministrazioni a dovere disciplinare “gli aspetti di dettaglio”, ivi compresa “la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali”.

Le progressioni verticali in deroga: gli oneri riflessi

Le risorse che gli enti possono destinare nel tetto dello 0,55% del monte salari 2018 per il finanziamento delle progressioni verticali di cui all’articolo 13 del CCNL 16.11.2022 devono essere calcolate al netto degli oneri riflessi. Sono queste le indicazioni contenute nel parere ARAN CFL 254.
In premessa ci viene ricordato che il monte salari “si riferisce al complesso delle retribuzioni lordo dipendente e, quindi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione”. Di conseguenza, si “determina, come risultato, una quantità di risorse al netto degli oneri riflessi a cui l’amministrazione deve aggiungere gli oneri riflessi a suo carico”. Il parere aggiunge conclusivamente che comunque l’ente deve considerare una “provvista finanziaria lordo oneri riflessi (oneri riflessi al 37%) e che tale provvista finanziaria lordo oneri riflessi copre l’intera spesa sostenuta dall’amministrazione al lordo degli oneri riflessi”.

Incaricati di elevate qualificazioni: lo straordinario elettorale

Il compenso per lo straordinario elettorale va corrisposto agli incaricati di elevate qualificazioni solamente se le relative risorse non sono finanziate dal bilancio dell’ente, ma acquisite da parte di altre amministrazioni. E’ quanto chiarisce il parere ARAN CFL 256, per il quale non vi sono, di conseguenza, modifiche rispetto alle regole dettate dai precedenti contratti nazionali nelle previsioni dettate dall’articolo 20, comma 1, lettera c) del CCNL 16.11.2022, che è una disposizione di “conferma” delle precedenti previsioni contrattuali nazionali.
Ricordiamo, infine, che comunque esso deve remunerato, oltre al diritto al riposo compensativo, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 20, comma 1, del CCNL 16.11.2022, per le prestazioni rese nel giorno di riposo settimanale: in tale fattispecie si continua ad applicare l’articolo 39, comma 3, del CCNL 14.9.2000.

Festività infrasettimanale dei turnisti: il riposo compensativo

I dipendenti in turno in giornata festiva infrasettimanale che, sulla base di una previsione dettata dal contratto decentrato, optano per il riposo compensativo non hanno diritto ad alcuna maggiorazione del proprio trattamento economico. Sono queste le indicazioni contenute nel parere ARAN CFL 257.
Una delle novità di maggiore rilievo del CCNL 16 novembre 2022 è costituita dall’aumento al 100% della maggiorazione per le attività di turnazione svolte nelle giornate festive infrasettimanali. Per una espressa previsione contrattuale, a tale incremento è alternativa la possibilità prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa di consentire ai dipendenti che lo vogliano la fruizione del riposo compensativo. Da qui la seguente conclusione: poiché essa “rappresenta una tutela alternativa al riconoscimento della indennità ex art. 30, comma 5, lett. d), è escluso che, ove il personale opti per essa, possa essere attribuita alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate” dallo stesso articolo per la turnazione.

Le progressioni economiche e le cessazioni nel corso dell’anno

I dipendenti in servizio alla data dello 1 gennaio che sono cessati nel corso dello stesso anno hanno diritto a partecipare alle selezioni per le progressioni economiche o differenziali stipendiali. E’ quanto ha chiarito l’ARAN con il parere CFL 259, che richiama il precedente parere CFL 234. La materia ricordiamo essere disciplinata dall’articolo 16 del CCNL 16.11.2022.
Leggiamo testualmente nella risposta, con riferimento ad un quesito posto per una progressione economica prevista nell’anno 2023, che “tutti i dipendenti utili in graduatoria e beneficiari della progressione, in quanto in possesso dei requisiti previsti, acquisiranno il differenziale stipendiale dal 1 di gennaio, a prescindere dalla data di cessazione in corso d’anno”.

Progressioni economiche: l’esperienza a tempo determinato

L’esperienza maturata a tempo determinato maturata nella stessa area o nello stesso profilo, ivi inclusa quella acquisita come categoria D, posizione giuridica 3, deve essere utilizzata nelle selezioni per le progressioni economiche. E’ questa la indicazione fornita dall’ARAN nel parere CFL 260.
La premessa è che “i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alla procedura di progressione economica”. Nello specifico leggiamo che, assunto che “la categoria D3 per effetto del CCNL del 21.05.2018 era stata ricondotta all’unica categoria giuridica D, è sicuramente possibile ritenere che trattasi della stessa categoria/area”.

Le progressioni economiche del personale in comando e in distacco

Anche i dipendenti che sono utilizzati da parte di altre amministrazioni in comando, indicazione che si estende a quelli in distacco, hanno diritto a partecipare alle selezioni per le progressioni economiche negli enti da cui dipendono. E’ quanto ci dice l’ARAN nel parere CFL 261. Il fatto che manchi una espressa previsione nel CCNL 16.11.2022, a differenza di quanto invece previsto dal contratto nazionale del 21.5.2018, “non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti”.

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