Il tetto blocca gli integrativi

Fonte: IL SOLE 24ORE

Il consolidamento del personale delle società nei conti degli enti locali rischia di mettere in ginocchio l’erogazione dei servizi già nel 2011. La novità è quella introdotta dalla manovra estiva (si veda anche l’articolo a fianco), che impone di considerare anche le società partecipate nel calcolo del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente. Per la verità l’orientamento era nell’aria: le Corti dei conti spingevano in modo univoco in questa direzione. Infatti, approvata la norma, i magistrati contabili si sono attivati presso gli enti per chiedere chiarimenti in merito all’eventuale non inclusione nel calcolo della spesa di personale degli effetti derivanti dalle società e dagli enti partecipati. Inoltre, al superamento dei vincoli normativi, obbligano le amministrazioni a dichiarare le misure che intendono adottare per riportarsi in situazioni di virtuosità oltre a verificare il rispetto del divieto di assunzione. Mentre risulta subito comprensibile l’effetto del mancato rispetto del 40% sulle assunzioni, anche a tempo determinato o con altri strumenti flessibili, meno evidenti sembrano le conseguenze sul fondo per le risorse decentrate. A seguito della riforma Brunetta, gli enti locali possono inserire risorse variabili nel fondo a condizione che risultino rispettati i vincoli di «virtuosità fissati per la spesa di personale» In questo ambito sembra rientrare anche il rispetto del vincolo del 40 per cento. Potrebbe succedere che un ente, pensando di rispettare il limite, abbia costituito il fondo considerando risorse variabili volte a finanziare specifici obiettivi strategici, contrattando con i sindacati e abbia firmato un accordo decentrato. E che lo stesso ente, dopo la manovra estiva e alla luce dei chiarimenti della Corte dei conti sulle modalità di calcolo, debba constatare il superamento del 40%. A questo punto non resta che ingranare la retromarcia azzerando le risorse variabili del fondo anche se i nuovi servizi sono stati già attivati. Se le risorse variabili avessero finanziato la produttività l’ente dovrebbe “solo” gestire le comprensibili aspettative dei dipendenti. In questo caso, almeno per la magistratura contabile, la sottoscrizione di un Contratto collettivo decentrato integrativo non può legittimare la distribuzione dei fondi previsti se vengono a mancare i presupposti di legge. Conclusione da non dare per scontata qualora intervenga un ricorso al giudice del lavoro.

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