Le assunzioni dei Comuni in condizione di anomalia finanziaria
I Comuni che si trovano in una condizione di dissesto, che sono strutturalmente deficitari o che sono in cd. predissesto possono, sulla base delle previsioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, effettuare assunzioni di personale solamente se sono stati previamente autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno. Molti Enti che si trovano in questa condizione sono stati autorizzati nel 2020, ma non hanno potuto completare l’iter per i ripetuti blocchi allo svolgimento delle prove concorsuali, in particolare per quelle scritte, blocco che è ancora in corso. L’articolo 1, comma 9, del d.l. cd Milleproroghe consente a queste amministrazioni di completare la relativa procedura e di dare corso alle conseguenti assunzioni entro il 30 giugno. Queste assunzioni possono essere effettuate da tali enti anche nel corso dell’esercizio o della gestione provvisoria. E’ questa ultima la scelta di maggiore rilievo innovativo contenute nel provvedimento: esso consente infatti la effettuazione delle assunzioni autorizzate dalla COSFEL nell’anno precedente negli enti in cui non è stato approvato il bilancio preventivo entro la scadenza fissata dal legislatore e fino al 30 giugno, mentre ricordiamo che in tutti gli enti le assunzioni non possono essere effettuate una volta che siano scaduti i termini di approvazione del bilancio preventivo (così come del conto consuntivo e del conto consolidato) e lo stesso non sia stato approvato; così come in via ordinaria non si può dare corso alle stesse se entro i 30 giorni successivi alla approvazione di tali documenti non siano trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche le informazioni richieste.
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