Il fondo decentrato per gli enti con dirigenza

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

La mancanza di specifiche indicazioni sulla possibilità di aumento del salario accessorio in presenza di un incremento del personale per gli enti con dirigenza, sta ponendo alcuni interrogativi in sede dottrinale. Tuttavia, dalle disposizioni legislative e, sulla base delle recenti indicazioni dei giudici contabili, è possibile fare una simulazione operativa sull’effetto dell’incremento del personale anche per gli enti con dirigenza (l’esempio operativo per quelli senza dirigenti è stato esaminato in un precedente articolo su questa rivista “La costituzione del fondo per l’anno 2020 deve essere simulata includendo le posizioni organizzative: esempio operativo” del 16 giugno 2020).

Le disposizioni legislative

Si ricorda come l’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, é adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Si ricorda come l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n . 75/2017 avesse previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
Infine, il D.P.C.M. del 17 marzo 2020 ha previsto che ed in particolare “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.
Dalla normativa citata è possibile stabilire che…

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