Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva respinto l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva rigettato la domanda di un dipendente comunale volta ad ottenere la condanna solidale di un Comune e dell’Unione dei Comuni al pagamento della complessiva della somma di circa Euro 15.000, richiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente per difendersi nel processo penale per il delitto di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 del Codice penale, conclusosi nel 2009, con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non costituiva reato.
Sin dal primo grado, si era ritenuto che il rimborso non era dovuto in applicazione dell’art. 67 del d.p.r. n. 268 del 13 maggio 1987 e dell’art. 28 del C.C.N.L. integrativo del 14 settembre 2000 applicabile ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
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