Il Decreto Enti locali sottrae dal limite delle spese flessibili anche gli incarichi non dirigenziali – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

La Corte dei conti Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.14/2016, aveva modo di precisare che “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”. La motivazione del limite delle citate spese all’interno dei rapporti di lavoro flessibile, disciplinati dalle disposizioni di cui al d.l. 78/2010 (limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, può, infatti, subire deroghe, fino al 100% della spesa, nell’ipotesi in cui gli enti locali interessati all’assunzione a termine, siano in regola con l’obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), era dovuta essenzialmente alle nuove disposizioni del d.l. 90/2014 il quale aveva introdotto ipotesi “ben precise”, cioè specifiche e tassative, di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale. La risposta della Sezione delle Autonomie nasceva da un orientamento divergente tra Sezioni territoriali, dove la parte prevalente aveva ritenuto venir meno il precedente orientamento della Sezione delle Autonomie in merito agli incarichi dirigenziali a contratto (deliberazione n.12/2012 secondo la quale le disposizioni contenute nei primi due periodi del comma 6-quater, dell’articolo 19, del d.lgs. n. 165/2001 sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n.78 del 2010) a seguito dell’avvenuta riformulazione dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs. n. 165/2001 il quale, con il citato d.l. 90/2014, ne aveva sottratto l’applicabilità agli enti locali.

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