Giudizio di responsabilità amministrativa: denuncia, attività difensive e ruolo del PM

Approfondimento di G. Crepaldi

La riforma della giustizia contabile ha interessato anche il rito del processo sulla responsabilità amministrativa che è regolato nella Parte II, Titolo I, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174.
In questo giudizio l’azione è esercitata dal pubblico ministero sulla base di una notizia di danno erariale (art. 51) che deve contenere una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili.
Non rileva come o per quale via la notizia sia stata acquisita dal pubblico ministero; essa è rilevante se consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.
La notizia di danno può provenire dai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero da parte dei dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali (oppure di fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l’applicazione da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie).
Si tratta di un dovere: tali soggetti, infatti, sono tenuti a presentare tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate.
Anche gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.
Infine, un obbligo di segnalazione grava sui magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo in relazione ai fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell’esercizio delle loro funzioni.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 129, comma III, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, laddove afferma che “quando esercita l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la corte dei conti, dando notizia della imputazione”.
Nel frattempo, le amministrazioni devono comunque adoperarsi nell’adozione di tutte le misure volte ad evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione.

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