Si torna sul tema della monetizzazione delle ferie non godute, in questo caso si parla di dirigenti pubblici attraverso il recente chiarimento dell’ARAN. L’Agenzia che si è espressa attraverso il parere del 7 aprile 2026, n. 37114 ha ribadito una linea di estrema fermezza: il diritto alle ferie è, per natura, irrinunciabile e finalizzato al recupero delle energie psicofisiche, escludendo qualsiasi automatismo economico.
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Il diritto alle ferie diventa responsabilità gestionale
Secondo l’art. 15 del CCNL Area Funzioni Centrali (9 marzo 2020), la regola aurea rimane la fruizione obbligatoria. Il dirigente, in virtù dei propri poteri decisionali, ha il dovere di programmare e godere del riposo in coerenza con le esigenze dell’ufficio. Non è solo un diritto, ma una responsabilità gestionale volta a evitare l’accumulo di residui che graverebbero sulle casse pubbliche.
La deroga della cessazione del rapporto
La monetizzazione resta un’ipotesi residuale, ammessa esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, non basta il termine del contratto: l’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 impone paletti strettissimi, vietando trattamenti economici sostitutivi per ferie, riposi e permessi, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.
L’onere della prova in capo al dirigente
Per ottenere il pagamento, il dirigente deve dimostrare che il mancato godimento non sia a lui imputabile. Non è sufficiente l’inerzia: occorre provare che le ferie non siano state fruite per cause di forza maggiore o necessità organizzative eccezionali e documentate che hanno reso impossibile l’astensione dal lavoro. In assenza di tale prova, prevale il divieto assoluto di monetizzazione.
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