Ferie e permessi: FOCUS OPERATIVO

Le varie analisi sulle recenti questioni giurisprudenziali in tema di ferie e permessi

28 Febbraio 2024
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Le varie analisi sulle recenti questioni giurisprudenziali in tema di ferie e permessi. Tra queste vi sono:

  • Sulla impossibilità di monetizzare le ferie non godute per causa imputabile al lavoratore

Nel parere del 14 febbraio 2024, n. 148, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alla monetizzazione delle ferie non godute per causa imputabile al lavoratore.

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  • Ferie maturate e non godute dal dipendente

L’ARAN, con parere CIRU70, è intervenuta sulla questione che riguarda il dipendente che non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale

Nell’ipotesi in cui il dipendente non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale, il diritto al loro godimento deve essere considerato decaduto?

La normativa contrattuale disciplina l’istituto delle ferie prevedendo all’art. 28 del CCNL 16.10.2008 che:

•    le ferie sono un diritto irrinunciabile e le stesse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio (comma 9);

•    compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno (comma 10);

•    la fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre (comma 10);

•    nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (comma 12).

Emerge che la questione delle ferie “pregresse” costituisce un’eccezione non contemplata dalla normativa contrattuale che, invece, in linea con il dettato costituzionale, conferma in primo luogo il carattere di irrinunciabilità delle stesse e stabilisce le modalità per la loro fruizione senza sottrarre l’amministrazione dal compito di adoperarsi per adottare comportamenti atti ad assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare del diritto in argomento.

Dal punto di vista della disciplina legale, è parimenti il caso di rammentare che il carattere inderogabile del diritto alle ferie è finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva. Tali finalità costituiscono, di conseguenza, una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, rendendolo “debitore” dell’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. Tale tutela è senza dubbio anche nell’interesse del datore di lavoro stesso.

Sotto tale profilo, secondo costante giurisprudenza, tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie sancito dall’art. 5, c. 8 del d.l. n. 95/2012, è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.

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  • Sulla monetizzazione delle ferie

La Corte di Giustizia UE, sez. I, 18 gennaio 2024, n. 10 ha chiarito che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica ed alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite, maturati sia nell’ultimo anno di impiego, sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

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  • Cessione delle proprie ferie a un collega con problemi di salute

L’ARAN, con parere AFL69, è intervenuta sulla questione afferente la possibilità per il dirigente di cedere le proprie ferie a favore di un collega che versi, egli stesso, in particolari condizioni di salute.

Relativamente alla corretta applicazione dell’art.  17, comma 1 del CCNL del 17.12.2020, in coerenza con la norma di cui all’art.24 del D.Lgs.n.151 del 2015, che espressamente prevede che vi si possa dare attuazione “……..nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”, l’ambito applicativo dell’istituto delle “ferie e riposi solidali”, è circoscritto esclusivamente a favore di quei dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che, per particolari condizioni di salute,  necessitino di cure costanti.

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  • Questioni contrattuali invocabili per la sospensione delle ferie

L’ARAN interviene con parere AFL68 sulla questione afferente la sospensione delle ferie del segretario comunale .

Quali sono gli istituti contrattuali che il segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie?

La disciplina contrattuale contenuta nell’art. 16, comma 16 del CCNL del 17.12.2020 prevede espressamente che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. b)”.

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