Violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente di un Comune lombardo. Lo ha stabilito l’ANAC con la delibera del 1° ottobre 2025 n. 369, rilevando che l’ex funzionario, dimessosi dal Comune il 25 febbraio, è stato assunto appena due giorni dopo (il 27 febbraio) dalla società affidataria del servizio di manutenzione degli impianti ascensori e dei cancelli automatici installati negli edifici comunali. Secondo l’ANAC, l’assunzione è avvenuta in aperta violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che vieta ai dipendenti pubblici cessati dal servizio di intrattenere rapporti di lavoro con soggetti privati destinatari della loro attività amministrativa per i tre anni successivi alla cessazione.
>> LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA ANAC DEL 1° OTTOBRE 2025 N. 369.
Le conseguenze della violazione
Constatata la violazione del periodo di raffreddamento previsto dalla norma, l’Autorità ha deliberato il verificarsi delle conseguenze di legge: il contratto di lavoro stipulato tra la società e l’ex dipendente è stato dichiarato nullo, mentre alla società privata è stato imposto il divieto di contrattare con il Comune per tre anni, con decorrenza dalla data di assunzione dell’interessato. La decisione si fonda sul fatto che, in qualità di Responsabile del settore specifico dell’Ente, il dipendente aveva firmato la determinazione con cui alla stessa società era stato affidato il servizio, configurando dunque un evidente conflitto di interessi.
Ulteriori obblighi e rilievi
Oltre alla nullità del contratto e all’interdizione temporanea per la società, l’ANAC ha disposto anche l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti dall’ex dipendente durante il rapporto di lavoro illegittimo. L’Autorità ha ribadito che il divieto di pantouflage rappresenta una misura essenziale per evitare interferenze tra pubblico e privato e garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, ricordando che la tempestività dell’assunzione, avvenuta a soli due giorni dalle dimissioni, rende la violazione particolarmente grave e priva di qualsiasi attenuante.
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