Al decreto-legge n. 101/2013 è stato inserito l’art. 3-bis previsto nell’emendamento n. 3.0.100, approvato dalla commissione in sede referente, il quale disciplina quanto segue:
“L’articolo, al comma 1, autorizza sperimentalmente per il prossimo biennio i Comuni a conferire – attraverso pubbliche selezioni, le cui modalità sono in parte rimesse agli enti ed in parte specificate dal comma stesso – incarichi a tempo determinato di dirigente comunale.
Secondo il comma 2, gli incarichi così conferiti possono essere stipulati con strumenti di diritto privato, per una quantità non superiore al 20% dell’organico a tempo indeterminato (ma comunque per almeno un’unità), oltre il limite previsto dalla legislazione vigente che è attualmente pari al 10% di quell’organico (che sale al 20% o al 13%, nel caso di comuni di minore ampiezza demografica).
Il comma 3, infine, prevede che l’affidamento degli incarichi sia subordinato solo
– ai vincoli di spesa relativi al patto di stabilità;
– alla previsione che vieta – o limita – le assunzioni negli enti locali in ragione della percentuale di spesa per il personale su quella corrente (a seconda che sia – o meno – superiore al 50%);
– alle disposizioni di principio per la riduzione della spesa per il personale richiamate dalla legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006, art. 1, comma 557)”.
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