E’ possibile recuperare i giorni non goduti di festività soppresse? Aran risponde

L’Aran, in un recente orientamento applicativo, risponde ad un quesito sulla possibilità per un dipendente di fruire nell’anno nuovo delle giornate di festività soppresse di cui non ha goduto nell’anno precedente.

9 Agosto 2017
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L’Aran, in un recente orientamento applicativo, risponde ad un quesito sulla possibilità per un dipendente di fruire nell’anno nuovo delle giornate di festività soppresse di cui non ha goduto nell’anno precedente.

Orientamenti applicativi ARAN 28/7/2017 n. RAl_1941

Domanda

Un dipendente che non abbia potuto godere entro il 31.12.2016 delle quattro giornate di festività soppresse, di cui alla legge nn.937/1977, per motivi di servizio, può fruirne ancora nel 2017?

Risposta

L’art.18 del CCNL del 6.7.1995, ha contrattualizzato gli effetti della legge n.937/1977, stabilendo che il dipendente ha diritto a fruire nel corso dell’anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche a ulteriori quattro giorni di riposo, da utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge n.937/1977.
In tal modo, qualificando le quattro giornate della legge n.937/1977 come giornate di riposo, in virtù di tale art.18, le stesse sono state sostanzialmente assimilate alle ferie, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nel precedente assetto pubblicistico (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, n.802, che qualificava tali giornate non come permessi ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione).
Tuttavia l’art.18 del CCNL del 6.7.1995 non ha operato una equiparazione piena tra il regime delle 4 giornate di festività soppresse e quello generale delle ferie, dato che questa è limitata solo ad alcuni particolari profili della disciplina (maturazione di giorni nel corso dell’anno; importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione). Ciò trova conferma nella circostanza che lo stesso art. 18 del CCNL del 6.7.1995 prende in considerazione separatamente le ferie (commi 1-5) ed i giorni di “riposo” corrispondenti alle festività soppresse (comma 6).
Ma ciò che rileva principalmente è che proprio l’art. 18, comma 6, espressamente stabilisce che i giorni di riposo per festività soppresse sono: “….da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata legge n.973/77”.
Proprio tale riferimento espresso consente di affermare che, sulla base di tale ultima legge, i giorni di riposo devono essere fruiti esclusivamente nell’anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelli maturati in un anno nell’anno successivo.
Nel caso di mancata fruizione nell’anno di maturazione, imputabile solo a ragioni di servizio, il lavoratore aveva diritto alla monetizzazione degli stessi, nella misura stabilita dall’art. 52, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006.
Infatti, si deve ricordare che, attualmente, le disposizioni contenute nell’art. 5, comma 8 della legge n.135 del 2012 hanno stabilito il divieto della monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti, incidendo, riduttivamente, sulla disciplina prevista in materia dall’art.18, comma 16, del CCNL del 6.7.1995.
La monetizzazione, eventualmente, potrà ammettersi solo nei ristretti e precisi limiti consentiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con i pareri n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012, con i quali sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di corretta applicazione delle previsioni del citato art.5, comma 8, della legge n.135 del 2012.
Data l’assimilazione alle ferie delle quattro giornate di festività soppresse, le richiamate disposizioni di cui all’art.5, comma 8, della legge n.135 del 2012 dovrebbero trovare applicazione anche alle quattro giornate di riposo di cui legge n.937/1977. Si precisa che, con i richiamati pareri, il Dipartimento della Funzione Pubblica non si è pronunciato sullo specifico punto concernente le quattro giornate di festività soppresse.
Pertanto, eventuali e più specifiche indicazioni in materia potranno essere fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

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Docente: Livio Boiero
Vice Segretario Generale di Amministrazione Comunale. Autore di pubblicazioni in materia

 

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