In merito alla stabilizzazione del personale precario proveniente dal bacino dei lavoratori di pubblica utilità, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. 75/2017 inserendo l’art. 20, comma 14, la cui corretta declinazione è stata chiarita dal Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 3/2017, secondo cui l’intervento legislativo “è finalizzato a favorire il superamento delle situazioni di precarietà nell’utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità”, infine la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha previsto all’art. 1, comma 223, quanto segue “Per le finalità di cui all’articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili”. Dato il citato quadro normativo, un Comune chiede se le disposizioni normative citate possano trovare applicazione anche per l’assunzione di lavoratori socialmente utili per i quali, il Comune utilizzatore, non abbia stipulato convenzioni né riceva contributi regionali o statali.
Divieto di stabilizzazione degli ex LSU al di fuori delle convenzioni sottoscritte
Il focus del nostro esperto Vincenzo Giannotti in merito alla stabilizzazione del personale precario proveniente dal bacino dei lavoratori di pubblica utilità
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