Disabili e precari, rivive l’anzianità

Fonte: Italia Oggi

La pensione d’anzianità rivive per i genitori di figli disabili gravi. Infatti, papà o mamme che al 31 ottobre 2011 erano in congedo straordinario per assistere il loro figlio e avrebbero raggiunto i «40 anni» di servizio nei due anni di fruizione del congedo, potranno andare in pensione nei termini programmati, cioè con i requisiti previgenti alla riforma Fornero. Lo stabilisce la legge n. 14/2012 pubblicata sulla G.U. di ieri che converte il Milleproroghe (dl n. 216/2011). La stessa opportunità di andare in pensione con i vecchi requisiti, inoltre, è prevista per chi abbia perso il lavoro entro il 31 dicembre 2011. Infine, stop fino al 2017 delle penalizzazioni per i lavoratori «precoci». Deroghe più ampie. La riforma delle pensioni in vigore dal 1° gennaio prevede un elenco di casi per i quali, in deroga ai nuovi e penalizzanti requisiti, continuano a valere quelli vigenti al 31 dicembre 2011 (inclusa la finestra di 12-18 mesi), anche se la pensione viene richiesta in epoca successiva (si veda tabella). La legge n. 14/2012 allunga la lista di due nuove casi: il primo dei lavoratori in congedo straordinario, il secondo di quelli che hanno perso il lavoro. Lavoratori in congedo straordinario. Il primo caso interessa i lavoratori, genitori di figli disabili gravi, che al 31 ottobre 2011 erano in congedo straordinario (articolo 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001): potranno andare in pensione con i vecchi requisiti qualora maturino, entro 24 mesi dall’inizio del congedo, 40 anni di contributi, ossia il requisito unico per l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica (la vecchia anzianità). In tal caso andrà attesa la finestra mobile per la decorrenza delle pensione. Soggetti che hanno perso il lavoro. Il secondo caso interessa i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto entro il 31 dicembre 2011, in base ad accordi individuali sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile (conciliazione) o in applicazione di accordi collettivi d’incentivo all’esodo. Per andare in pensione con i vecchi requisiti è necessario che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali per esempio le Co; il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di età e contribuzione che, in base alla previgente disciplina, avrebbero determinato la decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2013. Ciò vuol dire, allora, che del beneficio potranno godere i lavoratori che avevano chiuso il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 contando sul fatto di maturare i requisiti per la pensione durante l’anno in corso (2012), per cominciare a incassarla durante l’anno 2013 una volta attesa la finestra mobile. Contributi, aumenti in vista. Per rendere efficacia la predetta deroga è prevista l’emanazione di apposito decreto che dovrà definire, tra l’altro, il numero massimo di soggetti ammissibili nel limite delle risorse finanziarie. Il Milleproroghe dà più tempo per l’emanazione del decreto, ossia fino al 30 giugno (anziché entro fine marzo). Inoltre, prevede una specifica «clausola di salvaguardia» la quale stabilisce che, una volta raggiunto questo limite massimo, le ulteriori domande di pensionamento in deroga potranno essere ammesse a condizione che, un altro decreto stabilisca l’aumento delle aliquote contributive a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato, in misura tale da coprire i maggiori costi finanziari.

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