Il provvedimento, infatti, punta sulla trasparenza nei rapporti economici tra Pa, imprese e cittadini e introduce una disposizione (dal titolo significativo «amministrazione aperta») che prevede la pubblicità obbligatoria su internet delle spese superiori a 1.000 euro: sovvenzioni, contributi, sussidi e compensi per servizi, incarichi e consulenze. La pubblicazione costituirebbe condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni e delle attribuzioni, vale a dire compensi per prestazioni, appalti, contributi, sussidi eccetera.
La norma ha ricadute sugli enti locali. In primo luogo, ha l’effetto, implicitamente, di porre fine in via definitiva alla problematica della sussistenza o no dell’obbligo di pubblicare i provvedimenti gestionali, come le determine, che costituiscono, di fatto, il titolo per lo svolgimento di incarichi, prestazioni e forniture nell’ambito dell’ente locale e il titolo per percepire i compensi. Finora, infatti, vi è stata incertezza sull’obbligo di pubblicare le determine sull’albo pretorio informatico comunale: alcuni enti ritengono che questo obbligo normativo non sussista, non ritenendo di portata generale la sentenza del Consiglio di Stato 1370 del 2006 secondo la quale «la pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta dall’articolo 124 del Testo unico 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante».
In base al decreto sviluppo, quindi, le determine che comportano impegni di spesa e in specifico quelle di liquidazione, vedrebbero al loro interno un ulteriore elemento costitutivo, ossia la necessaria pubblicazione del loro contenuto sul sito web del comune. Di conseguenza, l’ufficio di ragioneria, prima di emettere il mandato, dovrebbe verificare l’esecuzione di questo adempimento per evitare di incorrere in responsabilità.
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