Il telefono è uno strumento di comunicazione a disposizione del dipendente al fine di assolvere alle esigenze di servizio e, in tal senso, è accessorio a tutte le attività che nell’ufficio devono essere svolte. L’uso del telefono dell’ufficio a scopo personale è vietato: la Corte di Cassazione ha affermato che tale condotta costituisce il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. (v. Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 2009 n. 21165). Infatti, si è precisato (Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2003 n. 10671) che nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico utilizzi l’utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo è costituito dall’appropriazione delle energie necessarie (formate da impulsi elettronici) per conversazioni telefoniche, che non sono immediatamente restituibili, e si consumano mediante l’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico.
Dipendenti pubblici e uso del telefono dell’ufficio
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