Le norme di diretta applicazione
Le norme di diretta applicazione per gli Enti locali si riferiscono ai contenuti del modificato art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 che recita quanto segue: “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”. Come per altri decreti legislativi le norme di principio espressamente previste trovano obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, qui di seguito sono esaminate i citati principi:
- In merito all’art.3 vi è l’inserimento del comma 5-bis a mente del quale “La valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.”
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