Decreto PA: le principali novità contenute nel provvedimento

Riassumiamo di seguito le principali novità contenute nella conversione in legge (legge 21 giugno 2023, n. 74) del d.l. n. 44/2023 (cd. Decreto PA o Decreto Assunzioni) recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.

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È stata inoltre resa pubblica la nota redatta dall’ANCI in relazione alla legge 21 giugno 2023, n. 74. Il testo della nota riporta i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane dando evidenza delle modifiche apportate dal Parlamento durante l’esame della legge di conversione.

L’importante testo di legge convertito prevede disposizioni in materia di personale, in particolar modo a supporto dei Piccoli Comuni e, con più di 2mila unità, del comparto sicurezza. Previste anche norme per i territori colpiti da eventi sismici, i concorsi pubblici, i controlli, la formazione.

Elenco dei principali provvedimenti

  • Tra le novità di maggior rilievo, come riportato da Il Sole 24 Ore, il decreto prevede l’esclusione dell’azione di controllo concomitante della Corte dei conti dai progetti o programmi previsti o finanziati  dal PNRR ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
  • È riconosciuta la possibilità alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal testo unico in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.
  • Viene consentito il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore.
  • Si prevede, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15 per cento nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali.
  • È esteso a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici.
  • È prorogata di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto legge 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.
  • Si prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all’assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.
  • È istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano.
  • È escluso il trattamento economico del segretario comunale, per i soli Comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. La disposizione trova applicazione per gli anni 2023-2026.
  • È ampliata la platea dei Comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
  • Viene modificata la procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, prevedendo, in particolare che, per le operazioni di mobilità degli stessi dell’anno scolastico 2023/2024, sia resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione.
  • Si prevede l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato e si autorizza lo scorrimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato bandito nel 2022. Quanto invece all’Arma dei carabinieri, via libera all’assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità. Infine, la Guardia di Finanza: viene aumentata la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all’assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità.
  • Le pubbliche amministrazioni possono potenziare le proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell’attuazione del PNRR o nella tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Previste circa 3.000 assunzioni nei ranghi della PA, di cui oltre 2mila nelle forze dell’ordine. É prevista anche la possibilità di stabilizzare le persone assunte a tempo determinato, che abbiano maturato 36 mesi nelle pubbliche amministrazioni, con esito positivo della loro attività.
  • È riconosciuta a determinate pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.
  • Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati che si sono collocati, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall’assunzione l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. L’amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei. Fino al 31 dicembre 2026 i bandi di concorso possano prevedere, per profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta.

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