Decreto Fiscale e nome sul personale pubblico

Al decreto-legge “semplificazioni fiscali” (d.l. 2 marzo 2012, n. 16), in fase di conversione, sono stati inseriti alcuni emendamenti che riguardano le norme sul personale. IFEL – Fondazione Anci ha predisposto un commento preliminare a tutte le norme di interesse per gli enti locali contenuti nella norma in questione.

Emendamenti (VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati)

Art 4-ter, Commi 10-15
10. All’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.»;
c) al secondo periodo, le parole: “periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “primo periodo”.
d) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ferma restando l’immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società».
e) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo».
f) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».
11. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti «dell’anno 2008».
12. Al comma 28, dell’articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.».
13. Il comma 6-quater, dell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:
«6-quater. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6- bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.».
14. Al comma 2, dell’articolo 6, del decreto legislativo 10 agosto 2011, n. 141, le parole «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto» sono soppresse.
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione ai procuratore regionale presso la Corte dei conti».
Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2, dell’articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120 è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
16. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, e successive modificazioni.

 

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(FONTE: www.ilpersonale.it)

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