Il risarcimento dei danni, di natura patrimoniale, subìti da un dipendente pubblico in ragione di un provvedimento disciplinare successivamente dichiarato illegittimo spetta al medesimo, laddove sia stata accertata sia la illegittimità del provvedimento sia il rapporto di causalità con il danno sofferto dal lavoratore. In tal caso, si ritiene accertato lo stato soggettivo in capo all’amministrazione procedente che determina la responsabilità risarcitoria, né rilevano le ragioni dell’annullamento della sanzione, che possono consistere anche in ragioni di carattere formale.
Danno patrimoniale sofferto dal dipendente illegittimamente destituito dal servizio
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