Sull’assunzione dei dirigenti in dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art.110, comma 1, del Tuel, si era aperta una situazione di incertezza tra le Sezione regionali della Corte dei conti. In particolare per i giudici contabili di controllo laziali, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 90/2014, le stesse andavano computate tra le assunzioni flessibili, soggette ai limiti di cui all’art.9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, mentre per i giudici contabili di controllo lombardi, nonostante le modifiche intervenute restavano ancora al di fuori dall’ambito di applicazione dei citati limiti. Pur non essendo stata effettuata sull’argomento, in modo esplicito, una remissione della questione alla Corte dei conti, sezione delle autonomie, quest’ultima è intervenuta con la deliberazione n. 13/2015 per risolvere la questione di tale conflitto. Qui di seguito si esamineranno, preliminarmente, le motivazioni delle Corti territoriali sulla posizione assunta in merito ai limiti delle assunzioni flessibili.
Corte dei conti: le assunzioni dei dirigenti a tempo determinato (ex art. 110, comma 1, Tuel) sono incluse tra le assunzioni flessibili
La sezione delle autonomie interviene includendo, le assunzioni dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110, comma 1, Tuel, nei limiti delle assunzioni flessibili. Le conseguenze
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