L’assunzione di medici e infermieri non può essere subordinata a una preventiva rinuncia all’obiezione di coscienza. Lo ha chiarito la Corte Costituzionale, sentenza del 27 marzo 2026, n. 42, intervenendo su una norma della Regione Siciliana che vincolava il reclutamento nelle aree di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) alla presenza di soli “non obiettori”.
Il dubbio di legittimità riguardava il rischio di concorsi “riservati”, che avrebbero potuto discriminare i candidati in base alle proprie convinzioni morali, violando il principio di uguaglianza e l’accesso al pubblico impiego (artt. 3, 51 e 97 Cost.).
La Consulta ha optato per un’interpretazione restrittiva: la norma regionale è legittima, ma non può tradursi in bandi escludenti. La libertà di coscienza resta un valore “elevatissimo”, che l’Amministrazione deve bilanciare con il diritto alla salute della donna, utilizzando strumenti come la mobilità del personale anziché requisiti d’accesso discriminatori.
Quali sono i margini di manovra per le Regioni? E come deve muoversi il dirigente sanitario nel pianificare i fabbisogni?
Leggi l’approfondimento della nostra esperta:
– Concorsi pubblici e obiettori di coscienza a cura di G. Crepaldi.
Concorsi sanitari e discrezionalità regionale: è legittimo indire un concorso escludendo gli obiettori di coscienza?
Il commento alla sentenza della Corte Costituzionale del 27 marzo 2026, n. 42
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento