Trasparenza e tutela dei dati si ritrovano spesso in conflitto, le recenti FAQ del Garante per la protezione dei dati personali ridefiniscono la linea netta di separazione tra chiarezza di informazione e protezione dei dati sensibili. Quali informazioni le Amministrazioni possono pubblicare sui partecipanti alle procedure concorsuali? Numerose segnalazioni su pubblicazioni eccessive, spesso indicizzate sui motori di ricerca, hanno reso necessario un chiarimento sistematico sul rapporto tra GDPR, normativa di settore e finalità di trasparenza.
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Cosa può essere pubblicato online?
Le indicazioni contenute nelle FAQ (1, 2 e 10) chiariscono che la base giuridica del trattamento esiste, ma non consente alle Amministrazioni di eccedere: la pubblicità è ammessa solo se strettamente prevista dalla legge, e i bandi non possono introdurre obblighi ulteriori. Il quadro si integra con le novità del Portale InPA, che diviene lo snodo centrale per l’informazione ai candidati e per l’annotazione degli atti pubblicabili.
Il cuore operativo delle FAQ riguarda la distinzione tra ciò che può essere davvero “diffuso” sul web e ciò che invece va reso disponibile solo ai partecipanti. Le prime FAQ tracciano la linea generale, mentre le successive definiscono il dettaglio: online può essere pubblicata esclusivamente la graduatoria finale dei vincitori (FAQ 5), con nome, cognome ed eventuale data di nascita per omonimia. Non possono invece essere resi pubblici, ma devono restare confinati in aree riservate del Portale InPA o del sito istituzionale:
- Le graduatorie intermedie;
- I punteggi delle singole prove;
- Gli atti endoprocedimentali;
- Gli esiti delle prove orali.
Dati sensibili e informazioni delicate
In base alla normativa vigente, come recentemente modificata, la graduatoria di merito, quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono messe a disposizione dei soli partecipanti alla procedura in un’area riservata, ad accesso selettivo, a cui gli stessi possono accedere mediante l’utilizzo di credenziali o dispositivi di autenticazione soggettivi. Le informazioni particolarmente sensibili sono un tassello ancor più delicato affrontato con particolare riguardo dalla normativa. Le FAQ 4, 6 e 7 definiscono con precisione il limite invalicabile.
Non possono essere pubblicati, neppure parzialmente:
- Condizioni di salute;
- Status personali;
- Dati giudiziari
Inoltre, le FAQ specificano che l’informazione circa la ricorrenza dei titoli di preferenza o precedenza non deve essere pubblicata online, in quanto tali dati costituiscono informazioni riferite alle specifiche condizioni soggettive riguardanti i candidati o i loro familiari.
PER APPROFONDIRE:
– Garante Privacy sulla divulgazione dei dati personali nei certificati per l’assenza dal lavoro;
– Il Garante Privacy interviene sul controllo delle presenze dei dipendenti.
Le Amministrazioni devono quindi prestare particolare attenzione alla redazione dei bandi, alla gestione delle piattaforme digitali e alla minimizzazione dei dati, evitando trattamenti eccedenti e potenziali esposizioni reputazionali.
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