Mentre i giudici contabili confermano la loro competenza al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico dipendente da terzi in mancanza di autorizzazione preventiva (
ex multis Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, sentenza 26 luglio 2017, n. 170), le Sezioni riunite della Corte di Cassazione, con
ordinanza del 19/1/2018 n. 1415, consolidano il loro precedente orientamento stabilendo che la competenza è del solo giudice ordinario anche a seguito della novella legislativa introdotta dal d.l.190/2012.
I precedenti orientamenti
La Corte di Cassazione a Sezione Unite, con l’ordinanza n. 22688 del 2/11/2011 era intervenuta al fine di chiarire la competenza in tema di riversamento delle somme illegittimamente percepite da terzi, da parte del dipendente pubblico non autorizzato preventivamente dalla propria amministrazione…
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