L’istituto giuridico del comando, nel nostro ordinamento, originariamente era disciplinato dall’art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 («Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»), ove al primo comma era stabilito che «l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’Amministrazione cui l’impiegato stesso appartiene» e, poi, al successivo comma si puntualizzava che il comando poteva essere «disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza».
Comando e distacco: differenza tra i due istituti
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