Certificato medico di gravidanza: istruzioni INPS per donne, medici e datori di lavoro

Con circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l’INPS fornisce istruzioni ai medici certificatori per la trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione dei certificati stessi.

L’ art. 21 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità), modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell’Amministrazione Digitale) demanda all’INPS la definizione delle modalità di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, da attuarsi mediante l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Istituto stesso.
Come specifica la circolare, ciascuna tipologia di certificato medico di cui trattasi va trasmesso all’Inps esclusivamente quando previsto per la fruizione di una delle prestazioni ricadenti nell’ampio alveo della tutela della maternità e per cui si presenta richiesta, come, ad esempio, nel caso di richiesta del c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.

Modalità di trasmissione e consultazione dei certificati

I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza possono essere trasmessi telematicamente esclusivamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’Inps nella sezione riservata ai “Medici certificatori”.

Caratteristiche dei certificati

La trasmissione telematica dei predetti certificati medici prevede obbligatoriamente l’inserimento, da parte del medico stesso, dei seguenti dati:

A.  Certificato di gravidanza

  • le generalità della lavoratrice;
  • la settimana di gestazione alla data della visita;
  • la data presunta del parto.

B.  Certificato di interruzione della gravidanza

  • le generalità della lavoratrice;
  • la settimana di gestazione alla data della visita;
  • la data presunta del parto;
  • la data di interruzione della gravidanza.

Il medico certificatore deve rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire alla stessa anche una copia cartacea:

a)   del certificato medico di gravidanza o di interruzione della gravidanza;
b)   delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

LEGGI la CIRCOLARE N. 82/2017

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