Le disposizioni della Legge di Stabilità 2016
Il legislatore, dopo aver terminato la fase delle decurtazioni dei fondi nell’anno 2015, successivamente con il comma 236 dell’art. 1 della Legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che “… a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
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