Con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1562 l’Istituto Inps riepiloga le diverse disposizioni di legge relative all’assegno di natalità (Bonus Bebè) che si sono succedute nel tempo. Per il 2022 la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.
Il messaggio fornisce i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del Bonus Bebè, secondo cui potevano accedere alla prestazione anche i cittadini extracomunitari purché in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
È stato inoltre stabilito che possono richiedere la prestazione anche gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro o ricerca di durata superiore a sei mesi.
Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, le domande presentate dagli extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria, devono essere accolte. Potranno inoltre essere accolte, in autotutela, dalle strutture territoriali competenti, le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
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