Bonus Bebè: nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari

Con un nuovo messaggio l’Inps riepiloga le diverse disposizioni di legge relative all’assegno di natalità (Bonus Bebè) che si sono succedute nel tempo. Per il 2022 la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione

14 Aprile 2022
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Con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1562 l’Istituto Inps riepiloga le diverse disposizioni di legge relative all’assegno di natalità (Bonus Bebè) che si sono succedute nel tempo. Per il 2022 la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

Il messaggio fornisce i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del Bonus Bebè, secondo cui potevano accedere alla prestazione anche i cittadini extracomunitari purché in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

È stato inoltre stabilito che possono richiedere la prestazione anche gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro o ricerca di durata superiore a sei mesi.

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, le domande presentate dagli extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria, devono essere accolte. Potranno inoltre essere accolte, in autotutela, dalle strutture territoriali competenti, le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

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