Bonus bebè a maglie larghe

Fonte: ItaliaOggi

Bonus bebè anche ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno familiare. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 214/2016, estendendo il diritto all’assegno dell’importo di 80-160 euro per il periodo dalla nascita/adozione di un figlio fino al suo terzo compleanno, anche agli stranieri che non hanno la residenza in uno stato Ue e che sono ancora privi di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (che già ne hanno diritto). Il cittadino che ha avuto rigettata la domanda può richiederne il riesame, ricevendo se ne ha diritto anche gli arretrati.

Aiuto a mamma e papà. L’assegno, introdotto dalla legge n. 190/2014 e disciplinato dal dpcm 27 febbraio 2015, ha il fine di sostenere le spese per il sostegno dei figli. Spetta, infatti, per le nascite e le adozioni tra il 1° gennaio 2015 e 31 dicembre 2017, nonché in caso di affidamento preadottivo del minore. Il diritto all’assegno finora è stato riconosciuto ai cittadini italiani, comunitari e stranieri, nelle seguenti misure che dipendono dall’Isee:

a) 1.920,00 euro per figlio (160 euro al mese), in caso di Isee inferiore a 7 mila euro;

b) 960,00 euro per figlio (80 euro al mese), in caso di Isee se pari o superiore a 7 mila euro e fino a 25 mila euro (oltre tale limite, non se ne ha più diritto).

L’Isee va calcolato con riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente (art. 3 del dpcm n. 159/2013). A tal fine, la Dsu va presentata prima di presentare la domanda del bonus bebè e deve essere ripresentata ogni anno (si ricorda che scade il 15 gennaio); se ciò non avviene, si rischia la sospensione dell’erogazione del bonus.

Diritto agli stranieri. Con riferimento ai cittadini stranieri, cioè ai soggetti privi della cittadinanza di uno stato Ue, l’assegno è stato finora riconosciuto soltanto ai possessori del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del dlgs n. 286/1998). Con parere prot. n. 11186/2016, però, spiega l’Inps, il ministero del lavoro ha ritenuto di estendere il bonus anche agli stranieri titolari dei permessi indicati in tabella (artt. 10 e 17 dlgs n. 30/2007). In attesa che vengano completate le implementazioni procedurali con il ministero dell’interno ai fini della verifica in automatico dei permessi di soggiorno, in via transitoria è necessario che i cittadini interessati rilascino autodichiarazione attestante la titolarità del permesso di soggiorno con indicazione degli estremi del documento.

Il riesame delle domande. I cittadini stranieri in possesso dei permessi di soggiorno e degli altri requisiti previsti per il diritto all’assegno possono fare domanda all’Inps, tramite l’ordinaria procedura telematica. Le eventuali domande che siano state in precedenza respinte possono essere oggetto di riesame alla luce delle nuove indicazioni ministeriali. A tal fine, però, è necessaria un’istanza da parte del richiedente, da presentare presso la sede Inps territorialmente competente, che valuterà, in base alle nuove indicazioni ministeriali, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento al titolo di soggiorno e sia con riferimento agli altri requisiti di legge, con particolare riguardo al possesso per il 2015 di un Isee valido non superiore a 25.000 euro. Qualora siano verificate le condizioni per la concessione del beneficio l’assegno verrà messo in pagamento, sempreché nel frattempo la prestazione non sia stata già concessa all’altro genitore. La decorrenza del bonus è determinata sulla base della data di presentazione della domanda oggetto di riesame. Con il primo pagamento verranno accreditate le mensilità arretrate eventualmente spettanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *