Aumento compensi alle commissioni di concorso: per gli Enti locali necessario atto di recepimento

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il Decreto Concretezza (Legge 19 giugno 2019, n. 56) ha previsto, tra l’altro, che con decreto interministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (in vigore dal 7 luglio 2019), saranno adeguanti i compensi del presidente, dei commissari e del segretario delle commissioni di concorso, attualmente stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10 settembre 2020, con entrata in vigore il giorno successivo, è stato pubblicato il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni” dove all’art.1 comma 5 è stato precisato che “Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”. In altri termini, per gli enti locali il recepimento deve avvenire obbligatoriamente attraverso un atto (delibera di giunta comunale) con il quale si adeguano i compensi previsti dal DPCM ora emanato.

Alcune riflessioni preliminari

Si evidenzia, in via preliminare, come le disposizioni di cui al comma 12, dell’art. 3, della legge n. 56 del 2019, secondo cui “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”, oggetto anche di interpretazione da parte della Corte dei conti (tra le tante Sezione della Lombardia deliberazione n. 440/2019), sia stato espunto dal successivo decreto (d.l. 19 maggio  2020, n. 34). Sono sopravvissute, in ogni caso, le disposizioni del comma 14 del medesimo art. 3 nella parte in cui è precisato che gli incarichi conferiti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici “si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”. In altri termini, con questo ulteriore intervento sono venuti meno alcuni dubbi sulla remunerazione del personale alle commissioni di concorso di qualifica non dirigenziale.

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