Assunzioni alle dipendenze di società in house

La Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017, n. 7759, si è espressa in materia di pubblico impiego e controversie relative alle procedure di assunzione alle dipendenze di società in house.

A parere delle Sezioni Unite sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d in house providing.

Il Caso

La pronuncia in esame è stata resa dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, la quale aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia avente ad oggetto una procedura di reclutamento indetta da una società in house interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, avente la forma giuridica di una s.p.a. – richiamando quanto affermato dalla sentenza delle medesime Sezioni unite (25 novembre 2013, n. 26283, secondo cui le società in house costituiscono, in realtà, mere articolazioni delle pubbliche amministrazioni che le controllano; sulla scorta di tale presupposto il Consiglio di Stato aveva concluso nel senso della applicabilità al caso di specie dell’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 che obbliga al pubblico concorso in tutti i casi di assunzioni di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolvendo le relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo.

La Decisione della Suprema Corte

Con la sentenza n. 7759, le Sezioni Unite cassano la pronuncia del Consiglio di Stato, ribadendo il principio di diritto affermato con l’ordinanza del 22 dicembre 2011, n. 28330 in relazione all’art. 18 del d.l. 25 giugno 2008 secondo il quale “il d.l. 25 giugno 2008 art. 18 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall’altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni”.

CONSULTA la SENTENZA della Corte di Cassazione 27 MARZO 2017, n. 7759

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