Assicurazione e responsabilità dirigenziale

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 28/2/2012)

L’art. 93, comma I, del Testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)stabilisce che per “gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato”; l’art. 22 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) affermano che l’impiegato che, “nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato”.

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