ARAN sui permessi per concorsi: quali fasi preliminari rientrano negli otto giorni annui?

Il parere dell’Agenzia per la Rappresentazione Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni n. 36251

23 Gennaio 2026
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L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è tornata a fare chiarezza sul diritto alla formazione e alla progressione di carriera per i dipendenti pubblici che passa spesso attraverso la partecipazione a procedure concorsuali.

La gestione dei permessi retribuiti per queste finalità presenta spesso zone d’ombra interpretative, specialmente quando la partecipazione non si limita alla sola prova d’esame, ma include fasi accessorie. Su questo tema è intervenuta l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) con il parere n. 36251, fornendo criteri precisi per l’applicazione dell’art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Centrali.

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Estensione dei permessi per concorsi

Il tema centrale affrontato dall’ARAN riguarda l’art. 24 del CCNL Funzioni Centrali, che garantisce otto giorni di permesso retribuito annui per la partecipazione a concorsi ed esami. Il dubbio interpretativo sciolto dall’Agenzia riguarda le attività “grigie”, ovvero quelle fasi preliminari come l’identificazione dei candidati o la consegna dei codici, che spesso precedono di ore o giorni l’effettivo inizio dei test.

Secondo l’orientamento espresso, queste attività possono essere equiparate allo svolgimento della prova stessa, permettendo dunque l’utilizzo del permesso retribuito, a patto che sussista una connessione effettiva e inscindibile con l’esame. Non si tratta di un automatismo: spetta all’Amministrazione verificare se tali procedure siano definite dal bando come parte integrante e necessaria della procedura concorsuale. Se la presenza del dipendente è indispensabile per la validità della prova stessa, il diritto al permesso deve ritenersi esteso anche a tali fasi.

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