Alle iscritte Inps opzione in tempi più stretti

Fonte: IL SOLE 24ORE

I dubbi che sono sorti con l’articolo pubblicato su «Il Sole-24 Ore» del 23 febbraio in merito alle donne optanti hanno trovato conferma con le circolari diramate dall’Inps numero 35 e 37/2012, nonché in un quesito riscontrato dalla direzione centrale previdenza dell’Inpdap. L’articolo 1, comma 9 della legge 243/2004 prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti e autonome di ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni (58 anni per le autonome) di età anagrafica a condizione che il trattamento pensionistico venga liquidato secondo le regole del sistema contributivo. La norma in regime sperimentale è stata prevista dal legislatore fino al 31 dicembre 2015. Nel corso del convegno intitolato «TuttoPensioni», tenutosi a Milano lo scorso 19 marzo, il ministro Elsa Fornero ha precisato che si tratta di una modalità di uscita dal mondo del lavoro, seppure con un assegno pensionistico ridotto, che riconosce il ruolo svolto dalla donna nella famiglia. Secondo l’ex Inpdap, stante l’attuale quadro normativo, la pensione potrà essere erogata a condizione che i requisiti siano maturati entro il 30 dicembre 2014 affinché la decorrenza della pensione (a causa della finestra mobile di dodici mesi) possa avvenire entro il 31 dicembre 2015. Va ricordato che dal 2013 il requisito anagrafico dovrà essere incrementato di tre mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, così come disposto dall’articolo 12, comma 12-bis del decreto legge 78/2010, ancorché tale requisito non venga espressamente richiamato dalla norma in parola. Una anomalia che si rileva dalla lettura delle circolari sul temaa riguarda la decorrenza dei trattamenti pensionistici. Infatti, mentre per gli iscritti Inps la circolare 35/2012 precisa che la pensione di vecchiaia/anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito, per gli iscritti ex Inpdap nulla viene precisato; ne deriva che la decorrenza sarà il giorno successivo a quello della maturazione del requisito. Al fine di conseguire le prestazioni pensionistiche è sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli istituti previdenziali, una dipendente nata il 13 settembre 1957 la quale maturerà 35 anni di contributi potrà accedere alla pensione con opzione al contributivo il 14 dicembre 2015 se iscritta ex Inpdap. Invece, potrebbe non avere accesso alla pensione qualora la stessa dipendente fosse un’iscritta Inps a norma dell’articolo 22, comma 5, della legge 153/1969, il quale prevede la decorrenza del trattamento il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Pertanto, in questo caso scatterebbe la decorrenza dal 1 gennaio 2016 quando in assenza di proroghe la facoltà di optare sarà persa. RIPRODUZIONE RISERVATAPenalizzazioneSul Sole 24 Ore dello scorso 23 febbraio l’articolo in cui si lanciava l’allarme per le donne che scelgono l’uscita con il contributivo a 57 anni di età e 35 di versamenti a causa dell’innalzamento di tre mesi del requisito anagrafico. L’incidenza di questa disposizione, aggiunta alla decorrenza del diritto al trattamento, che per gli iscritti Inps decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito, rischia di far slittare al 1 gennaio 2016 il sorgere del diritto e la conseguenza possibilità di optare per l’uscita anticipata con il contributivo

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