Il fatto
Una dipendente a fronte del diniego della propria amministrazione al rimborso delle spese legali sostenute, per la difesa nell’ambito di un procedimento penale a suo carico per il reato di concorso in peculato e conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, ha attivato il decreto ingiuntivo, cui si è opposto l’Ente locale. Sia il Tribunale di primo grado che, successivamente, la Corte di appello, hanno accolto l’opposizione dell’ente locale. A sostegno del diniego al rimborso delle spese legali reclamate dalla dipendente vi erano le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, quest’ultima subordinava l’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale alla rigorosa valutazione da parte dell’ente locale di una serie di condizioni, fra cui, nella specie, l’assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale, conclusosi con il proscioglimento, e l’ente di appartenenza. Il diniego dell’ente locale al rimborso è stato considerato corretto in quanto, l’ipotesi di peculato addebitata alla dipendente sarebbe stata originata dalla circostanza che la stessa, in qualità di dirigente del servizio gestione…
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