A precisarlo la circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che annuncia l’operatività della nuova procedura sui ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento in materia lavoristica e previdenziale introdotta dal decreto legislativo n.149/2015.
Nuova procedura sui ricorsi amministrativi
La circolare fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione e trattazione dei ricorsi, in particolare con riferimento al nuovo articolo 16 del D.lgs. n. 124/2004 che consente di impugnare innanzi al direttore dell’Ispettorato territorialmente competente anche gli atti di accertamento degli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, diversi da quelli che operano all’interno dell’Ispettorato nazionale e che procedono all’accertamento delle “violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.
L’Agenzia specifica che il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dell’atto e deciso entro i 60 giorni dal ricevimento. Oltrepassato questo termine il ricorso viene respinto. I ricorsi vanno presentati alla sede dell’Ispettorato competente per il luogo in cui è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare e che deve essere allegato al ricorso.
Si chiarisce, inoltre, che dal 1° gennaio 2017 non si può più impugnare l’ordinanza ingiunzione concernente la sussistenza o qualificazione di rapporti di lavoro (ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004), ma solo l’atto di accertamento dell’Ispettorato e l’atto adottato dal personale ispettivo degli enti di previdenza.
La circolare fornisce chiarimenti sui ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2017 e sul regime transitorio applicabile.
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