Massima
Sono illegittime le operazioni di un concorso pubblico ove risulti che della commissione esaminatrice abbia fatto parte un componente che, al momento del conferimento dell’incarico e tuttora, risulta essere il sindaco di un Comune, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 9, comma 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. In tal caso, tutte le attività svolte dalla commissione, che è un collegio perfetto, sono invalide: in ogni momento in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati devono essere presenti tutti i componenti senza situazioni di incompatibilità.
Fatto
La ricorrente impugna gli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici nonché gli atti presupposti di nomina della commissione esaminatrice, di predisposizione di quadri di riferimento (criteri) e i verbali inerenti la valutazione delle prove scritte.
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