Ciò è in linea con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato (tale regola vale, ai sensi del comma V solo per l’assegno mensile di cui alla legge n 118/1971).
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