È comune nella giurisprudenza amministrativa l’affermazione della illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio adottato a seguito del rinvio a giudizio del dipendente senza alcuna autonoma valutazione della posizione del dipendente stesso e del pregiudizio che la permanenza in servizio di quest’ultimo poteva arrecare alla pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, non può considerarsi sufficiente il semplice richiamo al procedimento penale pendente ed alla gravità dei reati addebitati, senza aver riscontrato alcun concreto rapporto tra i profili salienti dei reati determinanti il rinvio a giudizio ed il nocumento temuto per il buon nome della pubblica amministrazione, in relazione alla personalità del dipendente, alle sue mansioni ed alla risonanza ambientale della condotta ascrittagli (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3549).
L’autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare
Leggi anche
Concorsi pubblici: legittima l’esclusione di chi è stato licenziato per motivi disciplinari
Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato, 21 maggio 2026, n. 4103/2026
12/06/26
Licenziamento disciplinare nullo senza contestazione: la Cassazione chiude ogni margine di sanatoria
Focus sulla sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Civile, Lavoro) del 20 febbraio 2026, n. 3857
03/06/26
Sanzioni amministrative: la Corte Costituzionale interviene sul limite delle ritenute previdenziali
La Corte Costituzionale ha emanato la sentenza n. 103 del 8 luglio 2025 con cui ha ritenuto infondat…
31/07/25
La piena conoscenza dell’illecito e l’avvio del procedimento disciplinare
La Corte di Cassazione, (Sez. Lav.), con la sentenza del 21 maggio 2025 n. 13620 è intervenuta sul t…
03/07/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento