Gli enti locali sono soggetti nelle assunzioni flessibili al tetto del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009. In tale tetto vanno comprese le assunzioni di dirigenti e responsabili, nonché quelle per gli uffici di staff degli organi politici, per i contratti stipulati prima della entrata in vigore di questa disposizione e per i vigili stagionali assunti con i proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze del codice della strada; vanno invece esclusi gli oneri per i comandi e per le assunzioni flessibili finanziate da altri soggetti pubblici o privati. I piccoli comuni possono introdurre delle deroghe in presenza della necessità di garantire l’erogazione di servizi essenziali.
I vincoli alle assunzioni flessibili
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