Le ferie vanno arrotondate di un giorno in più se il resto è superiore alla metà; nel licenziamento con preavviso occorre che esso cominci a decorrere dal giorno 1 o dal 16, come previsto in tutti gli altri casi dal contratto nazionale; durante il periodo di aspettativa per ragioni personali i dipendenti non possono avviare una seconda attività. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni suggerite dall’Aran, in risposta ai quesiti posti da comuni e da altri enti del comparto regioni ed autonomie locali nell’ambito della sua rinnovata attività di supporto alle amministrazioni. Ricordiamo che le risposte dell’Aran non costituiscono certamente una interpretazione autentica. Ma anche che esse hanno un notevole rilievo per le amministrazioni, visto che l’Aran svolge il ruolo di loro rappresentante amministrazioni nella contrattazione e, di conseguenza, come chiarito più volte dalla Corte dei Conti, l’applicare le sue indicazioni esonera l’amministrazione dal maturare di responsabilità amministrativa.
L’Aran sul trattamento giuridico del personale
Leggi anche
Assenza senza timbratura equivale a condotta fraudolenta: la Cassazione conferma il licenziamento
Focus sull’Ordinanza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2026 n. 9517
04/06/26
Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego: la Cassazione fa chiarezza sui poteri dell’UPD
Focus sulla sentenza della Corte di Cassazione (Sez. civile lavoro), del 4 febbraio 2026, n. 2389
03/06/26
Retribuzione delle ferie nel pubblico impiego: la nota del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno esclude interventi autonomi. Serve una circolare unitaria di Funzione pubb…
03/06/26
Indennità accessorie anche in ferie: la retribuzione del riposo deve essere piena, indennità incluse
La sentenza della Corte d’Appello di Roma del 15 maggio 2026, n. 2737 riconosce ai dipendenti pubbli…
25/05/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento