È da considerare generale e applicabile automaticamente il divieto di recuperare nei confronti dei dipendenti degli enti locali risorse non correttamente disposte dalla contrattazione decentrata. La sentenza della Corte d’appello di Firenze 11 giugno 2015, contribuisce a chiarire meglio la controversa questione del sistema di recupero delle risorse della contrattazione decentrata e il corretto sistema di attuazione del cosiddetto salva Roma, il dl 16/2014, convertito in legge 68/2014. La Corte d’appello fiorentina è tranciante: se l’ente locale rispetta i requisiti di virtuosità previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, del dl 16/2014, non è mai possibile per l’ente chiedere ai dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, la refusione degli emolumenti erogati in applicazione delle disposizioni. La sanatoria, quindi, si applicherebbe in modo automatico, una volta riscontrati i presupposti previsti. La pronuncia qualifica come un vero e proprio dovere per le amministrazioni locali accertare la sussistenza dei presupposti per applicare il dl 16/2014 e, dunque, effettuare il recupero non nei confronti dei dipendenti, bensì delle risorse. A ben vedere, comunque, al di là dei chiarimenti e delle aperture della Corte, combinando le interpretazioni giurisprudenziali con le disposizioni del dl salva Roma è possibile ricavare anche dall’articolo 40, comma 3-quinquies, il medesimo principio generale di obbligo di recuperare le risorse della contrattazione decentrata dalla futura contrattazione e non nei confronti dei dipendenti. La disposizione così recita: «In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del dipartimento della funzione pubblica o del ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva». Di fatto, quindi, le previsioni del dl 16/2014 altro non sono se una specificazione di dettaglio dell’obbligo generale già posto dal dlgs 165/2001, che il «salva Roma» estende anche all’utilizzo e costituzione dei fondi. Ovviamente, deve trattarsi dei fondi della contrattazione decentrata antecedenti all’adeguamento alle nuove regole imposte dal dlgs 150/2009, ossia i fondi costituiti prima della scadenza obbligatoria dell’adeguamento, il 31.12.2012.
Sanatoria automatica sulle risorse decentrate
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