l pignoramento dello stipendio
Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” – Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 – ha apportato sostanziali novità in materia di pignoramenti di stipendi e pensioni modificando il limite previsto dall’art. 545 c.p.c. e innalzando sia le soglie di impignorabilità della pensione in generale che quelle di stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente pignorato.
Invero, il nuovo comma aggiunto all’articolo 545 c.p.c. così statuisce: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonchè dalle speciali disposizioni di legge”.
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